Piano straordinario contro le mafie
Entrerà in vigore il 7 settembre p.v. il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", approvato con la Legge n. 136 del 13/08/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s.
Tale provvedimento, che costituisce un passaggio fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, contiene due importanti deleghe, da attuare entro un anno e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato: la prima è relativa alla predisposizione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e mira a rispondere all’esigenza di una sistemazione organica della materia, molto vasta e frammentata in quanto frutto di stratificazioni normative successive (art. 1); la seconda riguarda, invece, l’emanazione di nuove disposizioni circa la documentazione antimafia richiesta per la stipula di contratti pubblici o in caso di concessioni ed erogazioni pubbliche, al fine di aggiornarne, semplificarne ed accelerarne le procedure di rilascio (art. 2).
Il suddetto Piano reca anche una serie di norme puntuali che, sempre nell’intento di contrastare la criminalità organizzata, hanno ad oggetto materie diverse, quali il processo penale, il diritto penale sostanziale, gli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.
Per quanto riguarda gli altri interventi previsti nella citata Legge, particolare rilievo assumono le nuove misure di contrasto alla mafia nel settore degli appalti, che introducono il principio di tracciabilità di tutti i pagamenti dei fornitori pubblici (art. 3), in modo da consentirne una completa mappatura e prevenire così eventuali infiltrazioni malavitose.
Nello specifico, gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, oltre ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati alle forniture, ai lavori ed ai servizi pubblici, avranno, d’ora in poi, l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti – accesi presso le banche o presso Poste Italiane SpA, con esclusione di ogni altro soggetto – dedicati alle pubbliche commesse.
Inoltre, tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), relativi all’intervento da realizzare, andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale: uniche eccezioni ammesse sono le piccole spese giornaliere (di importo fino a 500 euro), per le quali tuttavia è escluso il ricorso al contante, nonché i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, ovvero di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di segnalazione del CUP (Codice Unico di Progetto) al momento di ogni operazione finanziaria e quello di indicazione nel contratto, a pena di nullità, della clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità.
Si consideri che la violazione di tali norme comporta la risoluzione automatica del contratto e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra il 2% e il 20% dell’importo della transazione.
L’articolo 4 della Legge in questione stabilisce poi che, al fine di rendere facilmente individuabili gli automezzi adibiti al trasporto del materiale da utilizzare per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna dovrà recare l’indicazione del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi stessi.
Nel successivo articolo 5, sono contenute ulteriori disposizioni volte ad agevolare l’identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.
Si prevede anche l’inasprimento del regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e l’istituzione del nuovo reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, che mira a colpire la condotta di chi, con violenze o minacce, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, intervenga, già nella fase di determinazione del contenuto del bando, nell’intento di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.
Si procederà, infine, alla costituzione, in ambito regionale, di una Stazione unica appaltante (Sua), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi, scoraggiando, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa: con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi, si preciserà quali enti, organismi e società potranno aderire a tale struttura, le attività ed i servizi che quest’ultima dovrà svolgere, le convenzioni che potrà stipulare.
La Stazione unica appaltante farà da tramite fra il Dipartimento per la programmazione della politica economica e gli appaltatori, i quali dovranno comunicare ad essa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.






























