POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: VICINA LA SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL REGISTRO IMPRESE
Con la Circolare n. 3645/C/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 così come convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, specificando i soggetti obbligati, entro il 29 novembre p.v., alla comunicazione al Registro delle imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e le relative procedure.
Ricordiamo, infatti, che dal 29 novembre 2008 le nuove società sono tenute ad indicare l'indirizzo PEC nella stessa domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, mentre quelle costituite anteriormente a tale data hanno potuto fruire di un congruo periodo (tre anni) per dotarsene.
Tale strumento equivale, a tutti gli effetti, ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e può essere utilizzato per scambiare documenti ed istanze con la Pubblica Amministrazione, ma anche per semplificare la propria corrispondenza con altre imprese, Enti ed Istituzioni: l’invio e la ricezione del messaggio vengono certificati, con prova legale dell’avvenuta spedizione e del connesso recapito, ivi compresa l’eventuale documentazione allegata, purché sia il mittente che il destinatario dispongano di una casella PEC presso uno dei gestori autorizzati.
Ciò premesso, nel citato provvedimento si precisa che sono tenute a tale adempimento le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, tutte le società in liquidazione e le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Inoltre, il mancato rispetto della scadenza sopra ricordata comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa, che variano da 206 a 2.065 euro, salvo la riduzione a 1/3 se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei successivi 30 giorni.
La comunicazione, esente da oneri, diritti, bolli e tariffe, deve essere presentata dal legale rappresentante della società: a tal fine, il Registro delle Imprese ha attivato una “procedura semplificata online”, accessibile all’indirizzo http://pec-registroimprese.infocamere.it ed utilizzabile da coloro che siano in possesso di un dispositivo di firma digitale.
La circolare del Ministero chiarisce infine che è possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia collegata.
In pratica, il proprio domicilio informatico, laddove non si provveda ad attivare una apposita casella PEC, può essere stabilito, in via alternativa, presso quella del commercialista/studio di consulenza di riferimento o anche presso quella della società madre, con tutte le complicazioni che, tuttavia, potrebbero derivarne nella gestione delle comunicazioni.






























